Art. 4
In vigore dal 20 dic 1985
Se la concessione di uno o più degli aiuti che figurano nell'allegato ha per conseguenza di modificare effettivamente, sul mercato portoghese, le condizioni di concorrenza fra i prodotti in provenienza degli altri stati membri e i prodotti nazionali, il Consiglio adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 234, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le modalità specifiche necessarie a garantire la parità di accesso al mercato portoghese.
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