Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all' di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano in allegato, soltanto dietro presentazione di un « documento d'informazione d'esportazione » turco. Questo documento verrà rilasciato dalle associazioni degli esportatori di prodotti tessili d'Istanbul, Smirne, Cukurova e Antalya. Ogni documento d'informazione d'esportazione deve essere presentato alle autorità competenti degli stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio. Il documento d'importazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere prorogato di un altro mese.
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