Art. 2

In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12. (2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 12.
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