Art. 2
In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.
(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 12.
Storico versioni
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