Art. 2

In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Esso è applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65. (2) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.
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