Art. 2
In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Esso è applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
(2) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3644:oj#art-2