Art. 4
In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986 fino alla data di applicazione di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e fintantoché restano in vigore gli accordi di autolimitazione già conclusi dalla Comunità.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. C 257 del 9. 10. 1985, pag. 7.
(2) Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.)
(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.
(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(6) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3643:oj#art-4