Art. 4

In vigore dal 19 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986 fino alla data di applicazione di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e fintantoché restano in vigore gli accordi di autolimitazione già conclusi dalla Comunità. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. C 257 del 9. 10. 1985, pag. 7. (2) Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.) (3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22. (5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (6) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
Storico versioni

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