Art. 1
L'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2033/85 è modificato come segue:
In vigore dal 18 dic 1985
- nella lettera a) viene aggiunta le seguente linea:
« Belgio 3161 »;
- nella lettera b) viene aggiunta la seguente linea:
« Belgio 450 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3571:oj#art-1