Art. 1

In vigore dal 17 dic 1985
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 28 febbraio 1986 il dazio della tariffa doganale comune per i filetti e blocchi di crema surgelati di naselli (merluccius spp.), delle sottovoci ex 03.01 B II b) 9, ex 03.01 B I t) 2, è sospeso al livello del 5 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 300 tonnellate. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979. Articolo 2 1. Una prima parte di 1 200 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra taluni stati membri; le quote che sono valide fino al 28 febbraio 1986 ammontano per ciascuno di questi stati membri a: 1.2 // // (in tonnellate) // Germania // 1 000 // Regno Unito // 200 2. La seconda parte, di 300 tonnellate, costituisce la riserva. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
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