Art. 5

In vigore dal 17 dic 1985
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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