Art. 2
In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.
(4) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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