Art. 2
In vigore dal 16 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 21. 4. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 36.
(4) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 31.
(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 7.
(6) GU n. L 305 del 23. 11. 1984, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3557:oj#art-2