Art. 1

In vigore dal 13 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1988, posti vacanti possono essere assegnati a cittadini spagnoli e portoghesi in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 31 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio nell'ambito delle istituzioni competenti. 2. Le nomine ai posti di grado A 3, A 4, A 5, LA 3, LA 4, LA 5, B 1, B 2, B 3 e C 1 vengono decise a seguito di un concorso per titoli, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto. Le nomine ai posti di grado A 6, A 7, A 8, LA 6, LA 7, LA 8, di grado B 4, B 5, di grado C 2, C 3, C 4, C 5 e di grado D 1, D 2, D 3, D 4 vengono decise a seguito di un concorso per titoli ed esami o di un concorso per esami, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto. 3. In merito ai posti vacanti, ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2, viene fatta adeguata pubblicità all'interno e all'esterno delle istituzioni comunitarie.
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