Art. 2
In vigore dal 13 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50.
(3) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.
(4) GU n. L 172 del 2. 7. 1985, pag. 9.
Storico versioni
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