Art. 1

In vigore dal 12 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate per i merluzzi secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della specie « Gadus morhua », « Boreogadus saida » e « Gadus ogac » della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune. 2. Nei limiti del contingente tariffario in questione il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.
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