Art. 1
In vigore dal 12 dic 1985
Le miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale in potassio (espresso in K2O), azoto, fosforo (espresso in P2O5) non superiore al 3 % in peso, devono essere classificate nella tariffa doganale comune alla sottovoce:
27.03 Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:
A. Torba.
Storico versioni
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