Art. 1

In vigore dal 12 dic 1985
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque delle zone CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1985. È proibita la pesca della passera di mare nelle acque delle zone CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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