Art. 2

In vigore dal 12 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS (1) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97. (2) GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. (3) GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 5. (4) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1. (6) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.
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