Art. 2
In vigore dal 12 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. GOEBBELS
(1) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97.
(2) GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1.
(6) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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