Art. 2
In vigore dal 10 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che inizia nel 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 66.
(2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985, pag. 98.
(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.
(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
ALLEGATO
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1.2 // 1. Francia: // Corsica. // 2. Grecia: // l'intero territorio. // 3. Italia: // Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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