Art. 2

In vigore dal 10 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26. (4) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 5.
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