Art. 1
In vigore dal 10 dic 1985
Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1985.
La pesca dal sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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