Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2823/85 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 9 dic 1985
a) Pagina 11, lettera A, punto 1, righe 6-8 e pagina 13, , paragrafo 1, la locuzione « zoccoli con suole esterne di cuoio naturale o di cuoio rivestito di PVC e con tomaie di cuoio » è sostituita dalla locuzione seguente: « zoccoli con suole esterne di cuoio naturale, cuoio artificiale, gomma o plastica e con tomaie di cuoio naturale o rivestito di PVC ». b) Pagina 11, lettera A, punto 1, riga 19 e pagina 13, , paragrafo 1, l'indicazione « codice Nimexe 64.02-41 » è sostituita da « codice Nimexe ex 64.02-41 ».
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