Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2823/85 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 9 dic 1985
a) Pagina 11, lettera A, punto 1, righe 6-8 e pagina 13, , paragrafo 1, la locuzione « zoccoli con suole esterne di cuoio naturale o di cuoio rivestito di PVC e con tomaie di cuoio » è sostituita dalla locuzione seguente:
« zoccoli con suole esterne di cuoio naturale, cuoio artificiale, gomma o plastica e con tomaie di cuoio naturale o rivestito di PVC ».
b) Pagina 11, lettera A, punto 1, riga 19 e pagina 13, , paragrafo 1, l'indicazione « codice Nimexe 64.02-41 » è sostituita da « codice Nimexe ex 64.02-41 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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