Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3184/83 è modificato come segue:
In vigore dal 9 dic 1985
1. Il paragrafo seguente è aggiunto: all'articolo 3:
« 4. Negli allegati I e/o IV, punto A 2, i versamenti ricevuti devono essere suddivisi in base al mese per il quale è stato accordato l'anticipo ».
2. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 4
1. In base alle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed al massimo entro trentacinque giorni dalla loro ricezione, la Commissione decide di effettuare i versamenti complementari in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Gli importi di tali versamenti sono determinati in modo da assicurare la copertura delle spese che i servizi e organismi possono essere chiamati ad affrontare sino al termine del periodo di tre mesi indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino.
2. I versamenti decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati al più tardi tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'ultimo mese del periodo di tre mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino.
3. Se i fondi di tesoreria di cui dispone la Commissione non permettono di effettuare i versamenti nei termini previsti al paragrafo 2, le decisioni di cui al paragrafo 1 sono eseguite come segue:
- un primo versamento, pari ad almeno un terzo del totale, nei termini previsti al paragrafo 2,
- il saldo, in tempo utile per assicurare la continuità dei pagamenti degli organismi designati, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 ».
3. Gli allegati III e VI sono modificati come segue:
a) Una tabella conforme alla tabella 1 dell'allegato VI allegata a tutte le domande mensili di cui all'articolo 3, è aggiunta all'allegato III.
b) La tabella 2 dell'allegato VI è sostituita dalla tabella in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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