Art. 5

In vigore dal 5 dic 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1o novembre 1986, la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che eccede il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 15 ottobre 1986. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di rimanere inutilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o novembre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1986 incluso e imputate ai contingenti comunitari, nonché, se del caso, la parte delle loro quote iniziali che essi trasferiscono alla riserva corrispondente. Articolo 6 Gli stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni alle loro quote dei prodotti in questione. In tal caso l'utilizzazione alla destinazione particolare prescritta è controllata applicando le disposizioni comunitarie vigenti in materia.
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