Art. 3

In vigore dal 5 dic 1985
Il presente regolamento si applica per la prima volta alle statistiche che vertono sui dati relativi all'anno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1985. Per la Commissione Alois PFEIFFER Membro della Commissione ((1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. (2) GU n. L 329 del 22. 12. 1977, pag. 3. (3) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 12.
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