Art. 3

In vigore dal 5 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente ((1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. (4) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 41. (5) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 21. ALLEGATO Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato Belgio 5,8 Danimarca 9,8 RF di Germania 25,8 Francia 12,1 Grecia 1,2 Spagna 12,6 Irlanda 1,1 Italia 9,9 Lussemburgo 0,1 Paesi Bassi 13,0 Regno Unito 8,6
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3430:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo