Art. 1
In vigore dal 5 dic 1985
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM VII, VIII (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1985.
La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM VII, VIII (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3419:oj#art-1