Art. 1
L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue:
In vigore dal 4 dic 1985
1) Il testo esistente diviene il paragrafo 1.
2) Viene aggiunto il seguente paragrafo:
« 2. Le industrie che lo desiderino possono essere autorizzate a presentare le loro domande di concessione di compensazione finanziaria per le arance in una volta sola, dopo la fine delle operazioni di trasformazione, ed al più tardi entro un termine di 90 giorni ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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