Art. 2

In vigore dal 4 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente ((1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 16. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 299 del 13. 11. 1985, pag. 5.
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