Art. 2
In vigore dal 18 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 206 del 14. 8. 1981, pag. 11.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.
(5) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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