Art. 2

In vigore dal 18 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 206 del 14. 8. 1981, pag. 11. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57. (5) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 4.
Storico versioni

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