Art. 1
In vigore dal 15 nov 1985
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1985.
La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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