Art. 1

In vigore dal 14 nov 1985
L'acidificazione supplementare di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è autorizzata, entro il limite, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, nelle zone con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e Gigondas per le uve fresche, provenienti dalla vendemnia 1985 e raccolte in queste stesse zone, nonché per i mosti di uve e i mosti di uve parzialmente fermentati e il vino nuovo ancora in fermentazione prodotti a partire da tali uve.
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