Art. 1
In vigore dal 13 nov 1985
All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
« c) 24 ECU/t per i prodotti delle sottovoci 10.01 B I, 11.01 A, 11.01 B e 11.02 A I b), se si tratta di titoli di esportazione per i quali la restituzione è fissata anticipatamente;
12,09 ECU/t per i prodotti della sottovoce 10.01 B I se si tratta di titoli di esportazione per i quali il prelievo è fissato anticipatamente;
30 ECU/t per i prodotti della sottovoce 11.02 A I a), se si tratta di titoli di esportazione per i quali la restituzione è fissata anticipatamente;
12,09 ECU/t per gli altri prodotti di cui all', lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75, se si tratta di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione sono fissati anticipatamente ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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