Art. 5
In vigore dal 11 nov 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, eccede del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni di filati di seta effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva. Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
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