Art. 1

In vigore dal 5 nov 1985
1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1303/83, per i prodotti elencati nell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento, l'ultimo giorno di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, non può essere successivo al 28 febbraio 1986 se i titoli di importazione obbligano ad importare dalla Spagna o dal Portogallo. 2. Se un titolare chiede che un paese d'origine sia modificato, in modo che il titolo sostitutivo obblighi ad importare dalla Spagna o dal Portogallo, la data di scadenza della validità è, in deroga all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1303/83, il 28 febbraio 1986 nei casi in cui la validità dei titoli originali scade ad una data successiva al 28 febbraio 1986.
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