Art. 6
Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 4 nov 1985
« Articolo 7
1. I gamberetti, i granchi e gli scampi sono classificati secondo le seguenti categorie di calibro;
a) gamberetti (larghezza del carapace):
- calibro 1: 6,8 mm e più,
- calibro 2: 6,5 mm e più;
b) granchi (larghezza del carapace, misurata lungo la dimensione più grande):
- calibro 1: 16 cm e più;
- calibro 2: da 13 a 16 cm escluso;
c) scampi (unità al kg) (con riserva del rispetto dei calibri minimi biologici applicabili a ciascuna regione, conformemente al regolamento (CEE) n. 171/83):
intero:
- calibro 1: 20 e meno,
- calibro 2: da 21 a 45,
- calibro 3: più di 45;
coda:
- calibro 1: 60 e meno,
- calibro 2: da 61 a 120,
- calibro 3: da 121 a 180,
- calibro 4: più di 180.
2. Una partita di una determinata categoria di calibro non può contenere prodotti di calibro inferiore a quello della categoria cui la partita appartiene. Tuttavia una partita di scarso volume può non essere omogenea; in tal caso la partita viene classificata nella categoria di calibro minimo.
3. La categoria di calibro deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di cinque centimetri, su etichette apposte sulle partite.
4. Nella misura necessaria, per garantire l'approvvigionamento locale di gamberetti di talune regioni costiere della Comunità, possono essere previste, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, deroghe al calibro minimo di cui al paragrafo 1, lettera a).
5. Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di granchi di talune regioni costiere del Regno Unito, il calibro minimo di commercializzazione previsto al paragrafo 1, lettera b), è ridotto in queste zone a 11,5 cm.
La determinazione di queste zone è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ». Articolo 7
Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 10
1. I prodotti di cui all' provenienti dai paesi terzi possono essere immessi in consumo nella Comunità per essere destinati all'alimentazione umana soltanto:
a) se sono conformi alle disposizioni degli ;
b) se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:
- del paese d'origine, di un'altezza di almeno venti millimetri,
- di una delle seguenti menzioni:
"Hesterejer" o "Taskekrabber" o "Jomfruhummer",
"Carnelen" o "Tasvhenkrebse" o "Kaisergranate",
"Gkrízes garídes" o "Kavoýria" o "Karavídez",
"Shrimps" o "Edible crasbs" o "Norway lobsters",
"Quisquilla" o "Buey de mar" o "Cigala",
"Crevettes grises" o "Crabes tourteaux" o "Langoustines",
"Gamberetti grigi" o "Granchi di mare" o "Scampi",
"Garnelen" o "Noordzeekrabben" o "Langoestines",
"Camarão negro" o "Sapateira" o "Lagostim",
- della categoria di freschezza e della categoria di calibro,
- del peso netto in chilogrammi della specie contenuta nell'imballaggio,
- della data di classificazione e della data di spedizione,
- del nome e dell'indirizzo dello speditore.
2. Tuttavia, i prodotti di cui all' provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per l'alimentazione umana, sono soggetti, ai fini della loro immissione in consumo, alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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