Art. 1
In vigore dal 31 ott 1985
Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2238/85 sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:
- marco tedesco: 0,972,
- fiorino olandese: 0,972,
- dracma greca: 1,33,
- lira italiana: 1,049,
- lira sterlina: 0,968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3055:oj#art-1