Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue:

In vigore dal 31 ott 1985
1. All'articolo 10, è inserito il seguente paragrafo: « 5 bis. Se una consegna è effettuata dopo la scadenza dei termini previsti dal paragrafo 5, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 8 è diminuito di un importo uguale a: - 0,31 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo AI; - 0,71 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo AII; - 0,81 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo AIII; - 0,34 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo RI e RII; - 0,51 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo RIII. In tal caso, gli importi dell'aiuto di cui agli articoli 11 e 13, nonché il prezzo da pagare al distillatore dall'organismo d'intervento di cui all'articolo 12, sono diminuiti di un importo uguale all'importo fissato di cui al primo comma per il vino in questione. L'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento di cui all'articolo 16 ha luogo soltanto se la consegna è effettuata dopo il 30 novembre 1985 ». 2. All'articolo 10, paragrafo 6, la data del « 30 settembre 1985 » è sostituita dal « 31 dicembre 1985 ». 3. All'articolo 11, paragrafo 2, la data del « 31 ottobre 1985 » è sostituita dal « 31 gennaio 1986 ». 4. All'articolo 11, paragrafo 3, la data del « 1o febbraio 1986 » è sostituita dal « 30 aprile 1986 »; la data del « 1o maggio 1986 » dal « 31 luglio 1986 » e la data del « 1o giugno 1986 » dal « 1o settembre 1986 ». 5. All'articolo 12, paragrafo 1, la data del « 31 ottobre 1985 » è sostituita dal « 31 gennaio 1986 ». 6. All'articolo 13, paragrafo 1, la data del « 30 giugno 1985 » è sostituita dal « 31 ottobre 1985 ». 7. All'articolo 13, paragrafo 2, la data del « 31 agosto 1985 » è sostituita dal « 31 dicembre 1985 ». 8. All'articolo 13, paragrafo 3, la data del « 30 settembre 1985 » è sostituita dal « 31 gennaio 1986 ». 9. All'articolo 13, paragrafo 5, la data del « 31 ottobre 1985 » è sostituita dal « 28 febbraio 1986 ». 10. All'articolo 13, paragrafo 6, la data del « 28 febbraio 1986 » è sostituita dal « 30 giugno 1986 »; la data del « 1o giugno 1986 » dal « 30 settembre 1986 » e la data del «1o luglio 1986 » dal « 31 ottobre 1986 ». 11. All'articolo 14, la data del « 31 marzo 1986 » è sostituita dal « 31 luglio 1986 ». 12. All'articolo 16, la data del « 31 agosto 1985 » è sostituita dal « 30 novembre 1985 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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