Art. 1

1. Il tasso di conversione agricolo da applicare ai fini della conversione nelle monete nazionali:

In vigore dal 30 ott 1985
a) del prelievo all'importazione previsto all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e b) della restituzione all'esportazione per gli zuccheri di cui alla voce 17.01 della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 5, paragrafo 2 dello stesso regolamento è quello applicabile nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. 2. Il tasso di conversione agricolo da applicare ai fini della conversione della restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio di cui alle sottovoci 17.02 B I e B II della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 516/77, è quello applicabile al granturco nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
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