Art. 2
In vigore dal 28 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.
(2) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.
DECISIONE N. 1/85 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-CIPRO
del 21 ottobre 1985
che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972,
visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, chiamato qui di seguito « protocollo », in particolare l'articolo 25,
considerando che gli importi equivalenti all'ECU in alcune monete nazionali validi il 1o ottobre 1984 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1982; che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di associazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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