Art. 2

In vigore dal 28 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 23 giugno 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.
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