Art. 2
In vigore dal 28 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 23 giugno 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3002:oj#art-2