Art. 1

Il protocollo è modificato come segue:

In vigore dal 28 ott 1985
1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2 000 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 355 ECU »; 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 140 ECU » e « 400 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 165 ECU » e « 470 ECU ».
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