Art. 2
In vigore dal 24 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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