Art. 1
In vigore dal 23 ott 1985
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3172/80 (5), l'importo della cauzione di cui all'arti- colo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è pari, secondo lo stato membro in cui essa è costituita, a:
- 73 077,00 Lit/100 kg,
- 345,21 FF/100 kg,
- 2 288,57 FB/100 kg,
- 117,61 DM/100 kg,
- 132,52 Fl/100 kg,
- 30,51 £/100 kg,
- 36,99 £ Irl/100 kg,
- 414,94 Dkr/100 kg,
- 5 046,63 Dra/100 kg.
2. La cauzione di cui sopra si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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