Art. 1

In vigore dal 23 ott 1985
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3172/80 (5), l'importo della cauzione di cui all'arti- colo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è pari, secondo lo stato membro in cui essa è costituita, a: - 73 077,00 Lit/100 kg, - 345,21 FF/100 kg, - 2 288,57 FB/100 kg, - 117,61 DM/100 kg, - 132,52 Fl/100 kg, - 30,51 £/100 kg, - 36,99 £ Irl/100 kg, - 414,94 Dkr/100 kg, - 5 046,63 Dra/100 kg. 2. La cauzione di cui sopra si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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