Art. 1
In vigore dal 13 set 1985
I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola dei tipi A I, R I e R II possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2390/85,
- per un quantitativo di vino sotto contratto fino al 15 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1984/1985, procedere alla distillazione;
- per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto che superi il 15 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1984/1985, concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.
Storico versioni
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