Art. 1
Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1351/72, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 13 set 1985
« 3. Gli stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute e sulla loro gestione dell'aiuto.
Qualora risulti che la loro gestione non è compatibile con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/71 e segnatamente con la finalità delle misure di cui alla lettera e), secondo trattino del suddetto paragrafo, gli stati membri prendono i provvedimenti necessari per recuperare gli importi in questione presso le associazioni riconosciute di produttori ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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