Art. 1
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1350/72 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 13 set 1985
« Articolo 4
1. Ciascuno stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi designati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71, nonché le misure prese per l'applicazione del regime di aiuto ai produttori di luppolo.
2. Gli stati membri comunicano alla Commissione, ogni anno, per le associazioni di produttori riconosciute e le relative unioni, situate sul loro territorio, qualsiasi informazione attinente alle condizioni in cui tali associazioni o unioni hanno gestito l'aiuto loro concesso ed eventualmente l'esatta natura delle misure da essi adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1696/71. Si effettua detta comunicazione annuale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui è stato fissato l'aiuto ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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