Art. 2

In vigore dal 4 set 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 31 agosto 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 219 del 17. 8. 1985, pag. 27.
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