Art. 2
In vigore dal 4 set 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.
(4) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20.
(5) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 36.
(7) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.
(8) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.
(9) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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