Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3714/84 è modificato come segue:
In vigore dal 29 ago 1985
1) All'allegato I, capitolo 1, lettera A, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Acidità titolabile (calcolata sulla sostanza secca non grassa) espressa
1.2 // - in ml di soluzione di idrossido di sodio decinormale: // massimo 18 // - in acido lattico: // massimo 0,18 % m/m ».
2) All'allegato II, il testo del punto 3 è sostitutio dal testo seguente:
« 3. È vietato sottoporre il latte in polvere parzialmente scremato come tale o dissolto nell'acqua a qualsiasi trattamento chimico o fisico volto a ridurre o neutralizzare l'efficacia della marcatura. Agenti antiossidanti e agenti antiagglomeranti e/o fluidificanti possono essere aggiunti al latte liquido prima e durante la fabbricazione della polvere o direttamente al latte in polvere parzialmente scremato nell'ultima fase della sua fabbricazione. Le quantità degli agenti di cui sopra utilizzate sono comunicate quanto prima alle autorità responsabili del controllo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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