Art. 2
In vigore dal 28 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o luglio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 13.
Storico versioni
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