Art. 3

In vigore dal 20 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 212. (7) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 34. (8) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (9) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (10) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 33.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2364:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo